Platea più ristretta per i servizi d’accoglienza

Platea più ristretta per i servizi d’accoglienza

Revisione. Ridotto il numero dei migranti che possono accedere al Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati m L’articolo 12 del decreto legge n. 113/2018 interviene sulle disposizioni concernenti il Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (Sprar) al fine di riservare i servizi di accoglienza ai titolari di protezione internazionale e ai minori stranieri non accompagnati, escludendo dalla possibilità di usufruire dei relativi servizi anche i richiedenti la protezione internazionale, come finora previsto.

L’articolo inesameinterviene sulla plateadeibeneficiari dei servizi di accoglienza sul territorio per i migranti prestati dagli enti locali nell’ambito del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (Sprar).

Sono inclusi tra i beneficiari dell’accoglienza, in luogo dei titolari del permesso di soggiorno per motivi umanitari, i titolari dei permessi di soggiorno “speciali” come introdotti dal decreto legge n. 113/2018, a condizione che tali soggetti non accedano a sistemi di protezione specificamente dedicati. Segnatamente e alle condizioni previste, possono accedere allo Sprar i titolari di: • permesso di soggiorno per vittime di violenza o grave sfruttamento ex articolo 18 del Testo unico immigrazione;

• permesso di soggiorno per vittime di violenza domestica ex articolo 18- bis, Testo unico immigrazione; • permesso di soggiorno per condizioni di salute di eccezionale gravità ex articolo 19, comma 2, lettera dbis), Testo unico immigrazione, introdotto dall’articolo 1 del decreto in esame; • permesso di soggiorno per vittime di particolare sfruttamento lavorativo ex articolo 22, comma 12-quater, Testo unico immigrazione; • permesso di soggiorno per calamità ex articolo 20-bis Testo unico immigrazione, introdotto dall’articolo 1 del decreto in esame; • permesso di soggiorno per atti di particolare valore civile ex articolo 42-bis Testo unico immigrazione, introdotto dall’articolo 1 del decreto in esame.

Moltimigranti, pertanto, dovranno lasciare gli Sprar nonostante abbiano ottenuto la protezione umanitaria.

In conseguenza delle modifiche recate allo Sprar viene ristrutturato l’impianto complessivo del sistema di accoglienza dei migranti sul territorio, articolato in prima e seconda accoglienza ai sensi del Dlgs n. 142 del 2015, diffuso su tutto il territorio italiano con il coinvolgimento delle istituzioni centrali e locali secondo una condivisione di responsabilità tra ministero dell’Interno ed enti locali.

Gli enti locali aderiscono al sistema Sprar su base volontaria e attuano i progetti con il supporto delle realtà del terzo settore. A coordinare lo Sprar è il Servizio centrale, attivato dal ministero dell’Interno e affidatoconconvenzione all’Associazione nazionale dei comuni italiani (Anci), con funzioni di informazione e coordinamento, consulenza, supporto tecnico e monitoraggio.

Non si segnalano novità per quanto riguarda i minori stranieri non accompagnati, richiedenti o nonlaprotezione internazionale, ai quali già dal 2015 è riconosciuta la possibilità di accedere ai servizi di accoglienza finanziati con il Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell’asilo (Fondo Sprar).

Peraltro, ogni realizzazione e prosecuzione dei progetti di accoglienza è rimandata ad un futuro decreto del ministero dell’Interno.

 

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