La Legge n. 166 del 19 agosto scorso, “Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 30 agosto 2016 n. 202, ha come scopo la riduzione degli sprechi di tutti i prodotti, in particolare alimentari e farmaceutici, sia nelle fasi di produzione e trasformazione, sia nelle fasi di distribuzione e somministrazione dei prodotti stessi.
I soggetti coinvolti sono gli operatori del sistema alimentare (i soggetti pubblici o privati, operanti con o senza fini di lucro, che svolgono attività connesse ad una delle fasi di produzione, confezionamento, trasformazione, distribuzione e somministrazione degli alimenti) e i soggetti donatari dei prodotti definiti come “gli enti pubblici nonché gli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d’interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità” comprese espressamente, ovviamente, le Onlus.
Per semplificare la cessione gratuita degli alimenti a fini di solidarietà sociale, l’art. 3 prevede che gli operatori del settore alimentare possono cedere gratuitamente le eccedenze alimentari ai soggetti donatari i quali possono ritirarle direttamente o incaricandone altro soggetto donatario.
I soggetti donatari devono destinare, in forma gratuita, le eccedenze alimentari ricevute, idonee al consumo umano, prioritariamente a favore di persone indigenti. Le eccedenze alimentari non idonee al consumo umano possono essere cedute per il sostegno vitale di animali e per la destinazione a compostaggio.
Possono essere ceduti anche gli alimenti che presentano irregolarità di etichettatura purché non riconducibili alle informazioni relative alla data di scadenza o alle sostanze o prodotti che provocano allergie e intolleranze.
E’ altresì consentita la cessione delle eccedenze di prodotti agricoli o di prodotti di allevamento idonei al consumo umano ed animale.
Ai sensi dell’articolo 4, le eccedenze alimentari possono essere ulteriormente trasformate.
In ogni caso devono essere osservate le normative, anche europee (indicate nell’art. 5) in materia di sicurezza igienico sanitaria.
La legge 166 prevede intelligentemente anche misure legate alla prevenzione degli sprechi (alimentari ed energetici) attraverso comportamenti e misure volti a ridurli, anche attraverso l’uso dei mass media e del sistema scolastico.
Per quanto riguarda la ristorazione, viene favorita una pratica all’estero già diffusa, specialmente negli Stati Uniti, per dotare gli operatori di contenitori in materiale riciclabile per consentire ai clienti l’asporto dei propri avanzi di cibo.
Ulteriori misure saranno adottate anche a seguito dell’emanazione di appositi provvedimenti previsti dalla legge stessa, in merito ai quali vi terremo aggiornati.
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fonte Nonprofitonline