Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la legge “Dopo di noi"

E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2016, ed è entrata in vigore dal giorno successivo, la Legge 22 giugno 2016 n. 112 “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare”.
Il provvedimento, comunemente noto come legge “Dopo di noi”, è volto a tutelare le persone con gravi disabilità che sono prive di un sostegno familiare, attraverso la concessione di maggiori agevolazioni fiscali e l’estensione di specifiche esenzioni dall’imposta di successione e donazione ai negozi giuridici, tra cui il trust, istituiti in favore di soggetti affetti da disabilità grave.
L’ambito di applicazione soggettivo e oggettivo
La legge n. 112 del 22 giugno 2016, oltre a disciplinare le misure di assistenza, cura e protezione in favore delle persone con disabilità grave, così come definite dall’articolo 3, comma 3, legge 104/1992, prevede una serie di agevolazioni di natura fiscale.
In primo luogo, l’ambito soggettivo riguarda coloro i quali presentano una menomazione, fisica o sensoriale, che ne ha ridotto l’autonomia personale, “in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità”.
Più nel dettaglio, la legge è mirata a tutelare gli interessi delle persone con disabilità grave che sono prive del sostegno familiare, perché mancanti entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l’adeguato sostegno genitoriale.
Secondo i dati forniti dall’Istat, le disposizioni in argomento dovrebbero riguardare una platea di beneficiari variabile tra i 100mila e i 150mila soggetti.
Per quanto attiene l’ambito oggettivo, l’articolo 1, comma 3, della legge 112/2016 nel testo successivo alle modifiche apportate nel corso dell’esame in Senato, disciplina le misure finalizzate ad agevolare:
– le erogazioni da parte di soggetti privati
– la stipula di polizze assicurative
– la costituzione di trust, di vincoli di destinazione di cui all’articolo 2645-ter del codice civile e di fondi speciali, composti da beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario, anche a favore di Onlus (a condizione che questa operi prevalentemente nel settore della beneficienza).
Le esenzioni per i negozi giuridici destinati in favore di disabili gravi
L’articolo 6, il cui ambito oggettivo è stato ampiamente integrato nel corso dell’esame parlamentare, prevede un’esenzione totale dall’imposta di successione e donazione per i beni e diritti conferiti in trust, ovvero gravati da vincoli di destinazione ovvero destinati a fondi speciali in favore delle persone con disabilità gravi.
Al contempo, ai trasferimenti di beni e diritti in trust istituti ai medesimi scopi, le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.
Sono tuttavia molteplici le condizioni affinché le esenzioni si realizzino, prima, fra tutte, che il negozio giuridico persegua come finalità esclusiva – da indicare espressamente nell’atto – l’inclusione sociale, la cura e l’assistenza di uno o più disabili gravi beneficiari.
Le ulteriori condizioni, che devono sussistere congiuntamente per fruire delle esenzioni e delle agevolazioni, riguardano il contenuto del negozio giuridico, che deve:
– essere stipulato per atto pubblico
– identificare in modo univoco i soggetti coinvolti e i relativi compiti, descrivere le funzionalità e i bisogni delle persone con disabilità grave in favore delle quali il negozio è istituito, indicare le attività assistenziali necessarie a garantire la cura e la soddisfazione dei bisogni di tali soggetti
– individuare gli obblighi di gestione e le modalità di rendicontazione del trustee (o del gestore o del fiduciario)
– indicare come beneficiari esclusivamente persone con disabilità grave
– destinare i beni esclusivamente alla realizzazione delle finalità assistenziali
– determinare il soggetto preposto al controllo delle obbligazioni imposte a carico del trustee (o del gestore o del fiduciario).
Inoltre, è obbligatorio che il negozio giuridico stabilisca il termine del trust o del vincolo di destinazione o del fondo speciale, che deve coincidere con la data di morte del beneficiario e che definisca le finalità del patrimonio residuo.
A tal riguardo, è previsto che, in ipotesi di premorienza del beneficiario, rispetto ai soggetti che hanno stipulato il negozio giuridico, i trasferimenti di beni e di diritti reali in favore di tali soggetti godano anch’essi dell’esenzione dall’imposta di successione e donazione e dell’applicazione in misura fissa delle imposte di registro, ipotecarie e catastali.
Nella diversa ipotesi in cui detti beni e diritti siano trasferiti a soggetti diversi da quelli che hanno istituito il negozio, le imposte sono dovute in misura piena e la base imponibile dovrà essere calcolata facendo riferimento all’eventuale rapporto di parentela o di coniugio intercorrente tra disponente, fiduciante e destinatari del patrimonio residuo.
Inoltre, tutti gli atti, i documenti, le istanze, i contratti e le copie dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richiesti dal trust (o dal fiduciario del fondo speciale o dal gestore del vincolo di destinazione) saranno esenti anche da imposta di bollo.
Nello spirito della legge, è previsto, infine, che, a decorrere dal periodo d’imposta 2016, siano deducibili dal reddito imponibile del soggetto privato (anche diverso dalla persona fisica), le erogazioni liberali, le donazioni e gli altri atti a titolo gratuito posti in essere nei confronti dei trust o dei fondi/vincoli in esame, entro il duplice limite del 20% del reddito complessivo dichiarato fino e di 100mila euro l’anno.
Ulteriori agevolazioni fiscali
L’articolo 5 della legge eleva il limite di detrazione da Irpef da 530 a 750 euro per le polizze assicurative aventi a oggetto il rischio morte, a condizione che siano destinate alla tutela delle persone con disabilità grave, così come definita dall’articolo 3, comma 3, della legge 104/1992.
Entrata in vigore
Per espressa previsione normativa, le agevolazioni previste dalla legge n. 112 entreranno in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2017, salvo le agevolazioni in termini di deducibilità fiscale, che entrano in vigore già dal periodo d’imposta 2016.
Le modalità attuative sono demandate a un apposito decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze da emanare, di concerto con il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.
http://www.fiscooggi.it
(Articolo di Emiliano Marvulli, pubblicato il 27 giugno 2016 su FiscoOggi, la rivista telematica dell’Agenzia delle Entrate)

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