E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 261 del 21 ottobre 2020 il decreto 15 settembre 2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che, in attuazione del Codice del Terzo Settore, disciplina le procedure di iscrizione, le modalità di deposito degli atti, le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del degli enti non profit nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
Nello specifico il decreto disciplina:
– le procedure per l’iscrizione e per la cancellazione degli enti nel Registro unico nazionale del Terzo settore, nonché i documenti da presentare ai fini dell’iscrizione, al fine di garantire l’uniformità di trattamento degli ETS sull’intero territorio nazionale;
– le modalità di deposito degli atti previsti;
– le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro Unico;
– le modalità di comunicazione dei dati tra il Registro Imprese e il Registro unico con riferimento agli Enti del Terzo settore iscritti nel Registro delle imprese.
Il RUNTS è composto da sette sezioni:
– organizzazioni di volontariato;
– associazioni di promozione sociale;
– enti filantropici;
– imprese sociali, ivi comprese le cooperative sociali;
– reti associative;
– società di mutuo soccorso;
– altri Enti del Terzo settore.
Il RUNTS è gestito dall’Ufficio statale e dagli Uffici regionali e provinciali del RUNTS in collaborazione tra loro e nel rispetto delle disposizioni del Codice e del decreto in esame.
Il decreto stabilisce che deve contenere informazioni omogenee e predefinite, secondo criteri di tassatività e tipicità, per tutti gli enti ad esso iscritti, indipendentemente dalla loro dislocazione sul territorio nazionale.
Le imprese sociali sono invece tenute e gestite dall’Ufficio del Registro delle imprese.
Tutte le istanze, richieste, comunicazioni da parte degli ETS, incluse le richieste di iscrizione nel RUNTS, devono essere presentate agli Uffici del RUNTS esclusivamente con modalità telematiche tali da consentire l’identificazione legale del mittente, la gestione telematica del procedimento da parte dell’Ufficio competente, il rilascio di ricevute di avvenuta ricezione da parte del sistema telematico e di avvenuta protocollazione da parte dell’Amministrazione ricevente.
Le specifiche tecniche dei moduli informatici da utilizzare ai fini della presentazione delle istanze e delle comunicazioni, nonché le caratteristiche della documentazione da allegare, anche in previsione del ricorso al formato elettronico elaborabile, sono individuate nell’allegato tecnico B che costituisce parte integrante del decreto.
Gli enti che presentano la domanda di iscrizione devono essere dotati di posta elettronica certificata (PEC) che devono fornire al momento dell’iscrizione.
L’iscrizione nel RUNTS ha effetto costitutivo relativamente all’acquisizione della qualifica di Ente del Terzo settore ed effetto costitutivo della personalità giuridica e costituisce presupposto ai fini della fruizione dei benefici previsti dal Codice del Terzo settore e dalle vigenti disposizioni in favore degli ETS.
L’ iscrizione consente altresì l’utilizzo nella denominazione sociale e negli atti a rilevanza esterna e nei confronti dei soci delle locuzioni specifiche di ciascuna tipologia di ETS e dei relativi acronimi.
L’acronimo ETS e la locuzione “Ente del Terzo settore” devono essere utilizzati dagli enti iscritti alla sezione di cui all’articolo 46 comma 1, lettera g) del Codice.
La domanda di iscrizione nel RUNTS deve essere presentata dal rappresentante legale dell’ente o, su mandato di quest’ultimo, dal rappresentante legale della rete associativa cui l’ente aderisce. Nel secondo caso il mandato è allegato alla domanda unitamente all’attestazione di adesione dell’ente interessato alla rete associativa rilasciata dal rappresentante legale di quest’ultima.
La domanda di iscrizione deve essere presentata all’Ufficio del Registro unico nazionale della Regione o della Provincia autonoma in cui l’ente ha la sede legale, corredata dai seguenti allegati:
- a) atto costitutivo. Qualora gli enti non siano in grado di depositare l’atto costitutivo in ragione della sua insussistenza o di particolari motivi idonei a giustificarne l’irrecuperabilità, gli stessi possono depositare apposita documentazione, anche in forma di dichiarazione di insussistenza o di irrecuperabilità effettuata ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- b) statuto registrato presso l’Agenzia delle Entrate;
- c) per gli enti già esercitanti l’attività da uno o più esercizi, rispettivamente l’ultimo o gli ultimi due bilanci consuntivi approvati, se disponibili, unitamente alle copie dei verbali assembleari contenenti la delibera di approvazione;
- d) in caso di affiliazione ad una rete associativa, una attestazione di adesione alla medesima rilasciata dal rappresentante legale di quest’ultima. Qualora l’ente si dichiari affiliato a più reti, dovrà essere allegata un’attestazione per ciascuna rete.
Ricevuta la domanda, l’Ufficio competente deve verificare, sulla piattaforma informatica del RUNTS, la completezza e l’idoneità della documentazione e delle informazioni prodotte e la sussistenza delle condizioni previste ai fini dell’iscrizione. In caso di correttezza e completezza della domanda e della relativa documentazione, nonché di sussistenza delle condizioni previste dal Codice, entro 60 giorni, con apposito provvedimento, l’Ufficio deve disporre l’iscrizione dell’ente nella sezione del RUNTS indicata nella domanda di iscrizione.
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