Si ricorda che:
Ai sensi dell’art.20 del D.M. 106/2020, successivamente all’iscrizione, ciascun ETS è tenuto,
esclusivamente in via telematica, a tenere aggiornate le informazioni di cui all’articolo 8, comma 6,
nonché a depositare:
- le modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto;
- il bilancio, i rendiconti delle raccolte fondi e ove previsto il bilancio sociale;
- le deliberazioni di trasformazione, fusione, scissione, liquidazione, scioglimento, cessazione,
estinzione; - i provvedimenti delle Autorità giudiziaria e tributaria che ordinano lo scioglimento,
dispongono la cancellazione o accertano l’estinzione; - la comunicazione di perdita della natura non commerciale dell’ente;
- gli altri atti e fatti la cui iscrizione è espressamente prevista da norme di legge o regolamento
ivi comprese le variazioni delle attività svolte, dei soggetti titolari di cariche sociali, delle
relative generalità o dei poteri e limitazioni e l’eventuale nomina e cessazione dei
componenti dell’organo di controllo e del revisore legale dei conti indicando le rispettive
generalità; - l’eventuale dichiarazione di accreditamento ai fini dell’accesso al contributo del 5 per mille
se successiva all’iscrizione.
La disciplina prevede che i bilanci vadano depositati entro il 30 giugno di ogni anno, mentre gli
ulteriori atti, nonché alcune informazioni di cui all’articolo 8, comma 6, debbano essere depositati
e aggiornati entro trenta giorni decorrenti dalla modifica.
Le ODV e APS devono aggiornare annualmente, entro il 30 giugno, con riferimento al
31 dicembre precedente: - il numero dei soci o associati cui è riconosciuto il diritto di voto, distinti per numero di
persone fisiche, identificativi di enti non persone fisiche, specificando, per ognuno, se iscritto
o meno nella medesima sezione del RUNTS per cui si chiede l’iscrizione; - il numero di lavoratori dipendenti e/o parasubordinati con apertura di posizione
assicurativa; - il numero dei volontari iscritti nel registro dei volontari dell’ente;
- il numero dei volontari degli enti aderenti di cui esse si avvalgono.
Si rammenta che tutti gli Enti iscritti per trasmigrazione, con riferimento alla nota direttoriale del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.9/2022, preesistenti nei registri e consolidati nel
RUNTS, erano tenuti, nei 90 giorni successivi all’iscrizione, al completamento delle informazioni
presenti sul portale e al deposito dei bilanci. Di ciò era stata data notizia all’interno della pec di
trasmissione dei provvedimenti di iscrizione nel RUNTS.
Infine, si informa che, nei prossimi giorni, in ossequio al dettato normativo, saranno inviate, tramite
pec, le note di avvio del procedimento di cancellazione dal RUNTS ai sensi dell’art. 20 del D.M.
106/2020.