Con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 5 febbraio scorso si riaprono i termini per presentare la domanda di accesso al contributo a fondo perduto (art. 25 del decreto legge 34 del 2020 – decreto “Rilancio”). La disposizione era già prevista dall’art. 60, c.7-sexies del decreto legge 104 del 2020 (decreto “Agosto”) ma finora non ancora attuata.
L’istanza può essere presentata a partire dal 10 febbraio 2021 e non oltre il 24 febbraio 2021.
Possono presentare la domanda i soggetti che non l’hanno fatto entro il termine del 13 agosto 2020, che hanno sede legale in un Comune totalmente “montano” e in cui alla data del 31 gennaio 2020 fosse vigente uno stato di emergenza; il Comune in questione non deve inoltre essere inserito nella lista indicativa dei Comuni colpiti da eventi calamitosi di cui alle istruzioni per la compilazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto, pubblicate dall’Agenzia delle entrate in data 30 giugno 2020.
L’elenco dei Comuni “montani” è ricompreso nella circolare del ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993, ed in particolare negli allegati alla stessa.
Nelle stesse condizioni rientrano anche le associazioni ed enti non profit in possesso di partita iva (con data di inizio attività non successiva al 30 aprile 2020) che abbiano la sede legale nei Comuni appena menzionati e che non abbiano già presentato la domanda entro il termine del 13 agosto 2020.
Fra i requisiti, fermo restando il limite di 5 milioni di euro di ricavi annuali, non vi è quello del calo del fatturato fra i mesi di aprile 2020 e aprile 2019: anche in assenza di tale calo l’ente può quindi presentare la domanda, e gli sarà riconosciuto un contributo minimo di 2.000 euro.
Riassumendo: da oggi, e fino al 24 febbraio prossimo possono presentare la domanda le associazioni ed enti non profit aventi sede legale nei Comuni menzionati, dotati di partita iva aperta prima del 30 aprile 2020, anche qualora non abbiano avuto un calo del fatturato fra i mesi di aprile 2019 e aprile 2020, sempre che non abbiano già presentato la domanda prima del 13 agosto 2020.
L’invio dell’istanza dovrà avvenire esclusivamente con modalità telematiche, mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle entrate. L’istanza può essere trasmessa anche avvalendosi di un intermediario abilitato (Caf o commercialista).
Nell’apposita sezione del sito dell’Agenzia delle entrate è possibile visionare il modello di istanza e le istruzioni per la compilazione.
Fonte: Cantiere Terzo Settore