È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 2016 la Legge 6 giugno 2016 n. 106, “Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale”. Il 3 luglio, dopo 15 giorni dalla pubblicazione, la Riforma sarà legge dello Stato: da quella data, entro dodici mesi dovranno essere approvati i decreti attuativi.
La legge delega è un testo ampio che disegna una riforma complessiva di tutto ciò che è riconducibile al Terzo settore: associazionismo, volontariato, impresa sociale, cooperative sociali. Un comparto che conta al 2011 (secondo i dati Istat) 300mila organizzazioni non profit che impiegano 681mila addetti e 271mila lavoratori esterni. Si calcola che produca complessivamente 64 miliardi di fatturato pari 4,3% del Pil.
La riforma mette sostanzialmente ordine nella normativa finora vigente, semplificando e puntando su trasparenza e un sistema di controllo rafforzato. Inoltre integra la disciplina del servizio civile universale. Trattandosi di una legge delega, definisce i principi fondamentali attorno ai quali dovranno articolarsi i decreti delegati che porteranno alla creazione di una sorta di testo unico del Terzo settore.
Con tali decreti legislativi si dovrà provvedere in particolare:
a) alla revisione della disciplina del titolo II del libro primo del codice civile in materia di associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato senza scopo di lucro, riconosciute come persone giuridiche o non riconosciute;
b) al riordino e alla revisione organica della disciplina speciale e delle altre disposizioni vigenti relative agli enti del Terzo settore di cui al comma 1, compresa la disciplina tributaria applicabile a tali enti, mediante la redazione di un apposito codice del Terzo settore, secondo i principi e i criteri direttivi di cui all’articolo 20, commi 3 e 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
c) alla revisione della disciplina in materia di impresa sociale;
d) alla revisione della disciplina in materia di servizio civile nazionale.
Riassumiamo le principali novità della Legge 106/2016:
– La definizione di Terzo settore, che è stata così precisata: alle finalità civiche e solidaristiche sono state aggiunte quelle di utilità sociale ed è stato chiarito che le attività di interesse generale, proprie del Terzo settore, possono essere realizzate mediante forme di azione volontaria e gratuita (volontariato) o di mutualità (associazionismo) o di produzione e scambio di beni o servizi (cooperative/impresa sociale). Si precisa che non fanno parte del Terzo settore le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati e le associazioni professionali di categorie economiche, nonchè le fondazioni bancarie.
– L’articolo 3 detta i princìpi e i criteri direttivi relativi alla nuova disciplina della personalità giuridica, con la riscrittura del titolo II del libro primo del codice civile.
La materia delicata viene affidata ad una serie di criteri fra cui: semplificare l’iter di riconoscimento della personalità giuridica degli enti del Terzo settore; disciplinare il principio di responsabilità limitata degli enti e degli amministratori; assicurare il rispetto dei diritti degli associati; applicare alle associazioni e fondazioni che esercitano stabilmente attività di impresa, le norme in materia di società e di cooperative; disciplinare il procedimento per ottenere la trasformazione diretta e la fusione tra associazioni e fondazioni.
– L’articolo 4, prevede i principi e i criteri direttivi ai quali dovranno uniformarsi i decreti a cui sarà affidato il riordino e la revisione della disciplina del Terzo settore mediante la redazione di un vero e proprio codice della materia. Fra i vari criteri si segnala quello che impone di garantire, negli appalti pubblici, condizioni economiche non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro adottati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
– L’articolo 5 si occupa di dettare i criteri per il riordino e la revisione organica della disciplina vigente in materia di attività di volontariato, di promozione sociale e di mutuo soccorso, in specie attraverso l’armonizzazione delle diverse discipline vigenti in materia di volontariato e di promozione sociale e il riconoscimento delle tutele dello status di volontario e la specificità delle organizzazioni di volontariato ai sensi della legge n. 266 del 1991, e di quelle operanti nella protezione civile.
– La legge delega istituisce il servizio civile universale non obbligatorio ma per giovani tra i 18 e 24.
– La legge parla poi dei Centri di servizio per il volontariato. Essi possono essere promossi e gestiti da tutte le realtà del Terzo settore, con esclusione degli enti gestiti in forma societaria, ma deve comunque essere garantita la maggioranza alle associazioni di volontariato e garantito il libero ingresso nella compagine sociale di nuove associazioni (il principio della “porta aperta”) a garanzia di un necessario continuo ricambio. I centri di servizio forniranno supporto tecnico, formativo e informativo, promuoveranno e rafforzeranno la presenza e il ruolo dei volontari nei diversi enti del Terzo settore.
– Nasce il Consiglio nazionale del terzo settore. Si tratta di un organismo di consultazione a livello nazionale degli enti del Terzo settore, la cui composizione dovrà, fra l’altro, valorizzare le reti associative di secondo livello e al quale non sono però indirizzate risorse umane e finanziarie.
– La delega prevede inoltre il fondo per il Terzo settore. Viene istituito un fondo destinato alle attività di interesse generale promosse da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con una dotazione 17,3 milioni di euro nel 2016 e di 20 milioni di euro a decorrere dal 2017.
– Infine, è previsto l’avvio della Fondazione Italia Sociale, una fondazione di diritto privato con finalità pubbliche, che avrà il compito di sostenere, attrarre e organizzare iniziative filantropiche e strumenti innovativi di finanza sociale. Per il 2016 alla Fondazione è assegnata una dotazione iniziale di un milione di euro. Per quanto riguarda l’impiego di risorse provenienti da soggetti privati, la Fondazione dovrà rispettare il principio di prevalenza, svolgendo una funzione sussidiaria e non sostitutiva dell’intervento pubblico.
Fonte nonprofitonline.it