Vista l’emergenza coronavirus e la necessità di arginare la diffusione del contagio, gli organi sociali potranno essere gestiti online almeno fino al 31 dicembre 2020 anche nei casi in cui l’ente non abbia previsto questa possibilità nel proprio statuto.
La possibilità di riunire gli organi sociali in videoconferenza è oggi consentita e regolata da diverse disposizioni normative che si sono succedute negli ultimi mesi al fine di garantite il regolare svolgimento delle funzioni e delle attività delle associazioni e delle fondazioni interessati a fronte dell’emergenza sanitaria.
La riunione in videoconferenza è sicuramente una significativa opportunità che il legislatore dell’emergenza ha ammesso per gli enti non profit che ancora non la contemplano nei loro statuti, opportunità riconosciuta e regolata nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità legislativamente previsti. Ad oggi, tale possibilità è ammessa sino al 31 dicembre 2020, termine fissato dal recente dl 125/2020.
Vediamo perché.
L’art. 73 d.l. n. 18/2020 recita:
1. Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente […]
4. Per lo stesso tempo previsto dal comma 1, le associazioni private anche non riconosciute e le fondazioni che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente […]
Considerando quanto previsto al comma 1, le riunioni in videoconferenza delle associazioni (sia riconosciute che non riconosciute) e le fondazioni citate al comma 4 sono possibili sino alla data di cessazione dello stato di emergenza (termine allora fissato al 31 luglio 2020, salvo ulteriori proroghe), anche qualora tale modalità non sia espressamente contemplata nello statuto.
Ovviamente, gli enti i cui statuti già prevedono esplicitamente tale modalità di riunione possono svolgere le riunioni in videoconferenza anche successivamente a quella data.
Il d.l. n. 83/2020 ha disposto la proroga dello stato di emergenza (dal 31 luglio) al 15 ottobre 2020: in particolare, l’Allegato 1 allo stesso d.l. ha elencato le disposizioni legislative automaticamente prorogate a tale data, includendo tra di esse anche l’art. 73 d.l. n. 83/2020. Le disposizioni di legge non incluse nell’Allegato 1 non devono evidentemente ritenersi prorogate.
Il d.l. n. 125/2020 ha prorogato lo stato di emergenza, in generale, al 31 gennaio 2021 e, per determinati settori, al 31 dicembre 2020.
In particolare, l’art. 1, comma 3 lett. a) d.l. n. 125/2020 fissa al 31 dicembre 2020 la proroga delle misure elencate nell’Allegato 1 d.l. n. 83/2020, tra le quali – si è detto – è incluso l’art. 73 d.l. n. 18/2020 ossia la possibilità di svolgere in videoconferenza le riunioni degli enti ivi previsti. di Chiara Meoli
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