La certificazione unica (Cu) 2022 è la certificazione dei redditi che ha sostituito il vecchio modello Cud e serve per certificare, fra le altre cose, i compensi a titolo di lavoro dipendente e assimilati, i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i corrispettivi derivanti dai contratti di locazioni brevi, corrisposti nel periodo d’imposta 2021.
Sono soggette a tale obbligo anche le associazioni, ed in generale gli enti non profit, che durante il 2021 hanno corrisposto compensi a lavoratori dipendenti e assimilati, oltre che a lavoratori autonomi (sia per prestazioni di tipo professionale che occasionale).
Sono altresì soggette all’adempimento in questione le associazioni sportive dilettantistiche (Asd) che abbiano attribuito compensi agli sportivi dilettanti ex art. 67, c. 1, lett. m) del dpr 917 del 1986, anche laddove non vi sia stata alcuna ritenuta sul compenso erogato. Sono parificate alle Asd anche le bande, i cori e le filodrammatiche che abbiano retribuito i propri direttori e i collaboratori tecnici sempre con lo stesso regime.
Le associazioni menzionate, in quanto sostituti d’imposta, sono dunque obbligate ad inviare la certificazione unica 2022, nella quale dovranno essere inseriti i compensi corrisposti e le eventuali ritenute e detrazioni operate su tali compensi.
Non devono invece essere indicati nella Cu i rimborsi per spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.
La trasmissione telematica delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata, può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta ovvero entro il 31 ottobre 2022.
La data cardine è quella del prossimo 16 marzo 2022: entro tale termine si dovrà provvedere a rilasciare una copia della Cu (mediante trasmissione in formato elettronico ovvero con consegna cartacea) al percettore delle somme, utilizzando il modello sintetico; sempre entro la stessa data, il sostituto di imposta stesso o un intermediario abilitato (ad esempio Caf o commercialista) dovrà inviarne copia, esclusivamente in via telematica, all’Agenzia delle entrate, utilizzando il modello ordinario.
Il termine è invece quello del 21 marzo 2022 per poter effettuare le opportune correzioni alle Cu inviate nei termini.
Per completezza, si ricorda che le associazioni che nel corso del 2021 hanno retribuito compensi soggetti a ritenuta sono inoltre tenute ad inviare per via telematica, oltre alla Cu, anche:
- il modello 770 entro il 31 ottobre 2022. Tale modello non è obbligatorio per le associazioni che hanno erogato compensi non soggetti a ritenuta (ad esempio i compensi sportivi al di sotto dei 10.000 euro);
- la dichiarazione Irap. Non devono inviare la dichiarazione Irap le associazioni che nel corso del 2021 avessero erogato solamente compensi per lavoro autonomo professionale (quindi a professionisti dotati di partita Iva).
Nell’apposita sezione del sito dell’Agenzia delle entrate è comunque possibile trovare tutte le informazioni e la modulistica relativa alla certificazione unica 2022.
Fonte: Cantiere terzo Settore