Stop alla riforma regionale del Welfare: il Tar dà ragione al Comune di Catanzaro

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Stop alla riforma regionale del welfare che dovrà essere riprogrammata con il necessario raccordo degli enti locali. Il Tar Calabria ha accolto il ricorso con cui il Comune di Catanzaro ha chiesto l’annullamento della deliberazione della Giunta regionale n. 449 del 2016, e di tutte le successive modifiche, relativa al regolamento sulle procedure di autorizzazione, accreditamento e vigilanza delle strutture socio assistenziali.

I giudici hanno disposto l’annullamento dei provvedimenti impugnati poiché “l’atto della Regione sarebbe stato adottato senza il necessario raccordo con gli enti locali, attraverso la conferenza permanente di programmazione socio sanitaria e socio assistenziale”. Inoltre la sentenza aggiunge che nel regolamento della Regione “sono state individuate le tariffe e il contributo a carico dell’utenza per fasce di reddito senza riferimento al Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali, così come è omesso l’intervento della Commissione consiliare per le politiche sociali e la Conferenza Regione – Autonomie locali”. Il provvedimento del Tar specifica che in un intervento programmatorio di una tale incidenza, sia sul settore socio assistenziale che sugli enti locali, “il non aver consentito la partecipazione degli enti nella fase procedimentale si traduce in un difetto di istruttoria e, al contempo, in una violazione di legge”. La vicenda su cui è arrivata la decisione del Tar calabrese riguarda gli atti adottati dalla Giunta regionale finalizzati alla complessiva riorganizzazione del sistema integrato dei servizi e delle politiche sociali regionali in attuazione della LR 23/2003 e della legge quadro sui servizi sociali 328/2000. La Regione, in sostanza, ha effettuato un consistente intervento sui servizi sociali di competenza degli enti locali senza tuttavia coinvolgerli nella fase procedimentale e di determinazione delle scelte.

Invece, nell’ambito dell’esercizio dell’ampia discrezionalità della potestà programmatoria regionale, l’attività di consultazione degli enti locali – rimarcano i giudici amministrativi – appare necessaria e funzionale al corretto esercizio del potere da parte dell’amministrazione regionale. Gli atti adottati dalla Regione e bocciati dai giudici amministrativi incidono infatti sulla attività degli enti locali, sulla destinazione delle somme costituenti il loro bilancio e su una funzione pubblica a loro affidata almeno in parte”.

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