Terzo settore

Terzo settore

Il Minlavoro indica le clausole. Per associazioni riconosciute e fondazioni serve il notaio Ets, ogni modifica statutaria ha la sua maggioranza Sarà il tipo di modifica statutaria a determinare con quali maggioranze assembleari potranno essere corrette le regole che stabiliscono il funzionamento dell’associazione. In ogni caso, fino alla nascita del registro del terzo settore per le fondazioni e le associazioni riconosciute le anzidette modifiche dovranno passare al vaglio delle autorità regionali o prefettizie. Sono alcuni degli importanti chiarimenti traibili dalla circolare n. 20 del 27/12/2018 del ministero del lavoro avente a oggetto: «Codice del Terzo settore, Adeguamenti statutari». Aspetti generali. A seguito delle modifiche apportate all’art. 101, comma 2 del dlgs 117/2017 dal dlgs 3 agosto 2018 n. 105, in G.U il 10/9/2018, vigente dall’11/9/2018 (e finalizzato a evitare abusi di maggioranza) si è previsto che con maggioranze ordinarie risulta possibile per le organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e onlus configurare tre diverse tipologie di modifiche statutarie. Due tipologie, fra cui le prime definite dalla circolare ministeriale come «norme inderogabili», e le seconde norme derogabili solo attraverso espressa previsione statutaria (queste ultime individuabili con la formula: se l’atto costitutivo non dispone diversamente), potranno essere introdotte, entro il prossimo 3 agosto 2019, anche mediante maggioranze non qualificate, cioè con i quorum propri dell’assemblea ordinaria, anche in seconda convocazione. Di contro, la terza tipologia di norme, che attribuisce all’autonomia statutaria mere facoltà (individuate nel Cts di norma con la formula «L’atto costitutivo o lo statuto possono») necessitano, per essere modificate, di quorum assembleari qualificati (ai sensi dell’art. 21, comma 2 c.c.). Viene inoltre chiarito che fino all’istituzione del Runts (Registro unico nazionale del terzo settore con il quale si consentirà ad associazioni e fondazioni di acquisire la personalità giuridica con il sistema ordinario ex art. 22, dlgs 117/2017), per le associazioni dotate di personalità giuridica e le fondazioni, le modifiche statutarie dovranno continuare a richiedere l’approvazione dell’autorità statale o regionale, ai sensi dell’art. 2, del dpr 361/2000 sul riconoscimento della personalità giuridica secondo il sistema concessorio. Per le associazioni riconosciute e per le fondazioni, peraltro, le modifiche statutarie (sia quelle con le maggioranze ordinarie che rafforzate) dovranno prevedere l’utilizzo dell’atto pubblico e, quindi, la presenza del notaio.

L’assenza del fine lucrativo e il divieto di distribuire utili. L’assenza di scopo di lucro costituisce un elemento caratterizzante, ai sensi dell’art. 8 del Cts gli Enti del terzo settore. Ne deriva che il patrimonio dell’ente (comprensivo di ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate) dovrà essere integralmente dedicato allo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle attività civiche, solidaristiche e di utilità sociale (art. 8, comma 1). Lo statuto dovrà, inoltre, prevedere il divieto, anche indiretto di distribuzione di utili (e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ai sensi dell’art. 8, comma 2). Essendo in questo caso l’adeguamento obbligatorio la relativa clausola potrà essere inserita con le maggioranze dell’assemblea ordinaria.

Attività principali e secondarie. Nessun dubbio sussiste in merito alla circostanza che la previsione di attività di interesse generale da svolgersi da parte dell’Ente (le attività principali di associazioni e fondazioni) previste dall’art. 5, del codice del Terzo settore costituiscono contenuto obbligatorio dello statuto e quindi sono introducibili attraverso maggioranze semplificate. Anche le finalità perseguite, l’assenza del fine lucrativo, la destinazione del patrimonio allo svolgimento dell’attività statutaria e il divieto anche indiretto di distribuzione degli utili, se non inserito negli attuali statuti, risultano adeguamenti di carattere obbligatorio e quindi inseribili con maggioranze non qualificate.

Un discorso più articolato va fatto per l’esercizio di attività diverse, previste dall’art. 6 del Cts, che l’ente può svolgere alla duplice condizione che l’atto costitutivo o lo statuto lo consentano e che esse siano strumentali rispetto alle attività di interesse generale secondo criteri e limiti definiti da un emanando decreto del ministero del lavoro.

Qualora l’Ente voglia svolgere queste attività, bisognerà distinguere la situazione in cui lo statuto dell’ente già le preveda attività non riconducibili a quelle di cui all’art. 5 oppure se le stesse dovranno essere inserite ex novo. Nel primo caso le maggioranze potranno essere quelle ordinarie e le modifiche statutarie riguarderanno solo la loro connotazione quali attività secondarie e strumentali o, nel caso di loro non puntuale elencazione, la previsione delle modalità di individuazione da parte degli organi dell’ente, mentre, nel secondo caso cioè delle attività inserite ex novo (sia che la modifica statutaria intervenga ante o post il 3 agosto), la relativa clausola necessiterà di maggioranze qualificate.

Le attività secondarie potranno, peraltro, essere previste senza necessità di introdurre, in sede statutaria, un puntuale elenco delle attività esperibili, lasciando la loro individuazione al successivo intervento da parte degli organi dell’ente, a cui lo statuto, in tale ipotesi dovrà attribuire specifica competenza.

Devoluzione del patrimonio. Nei casi di estinzione o scioglimento dell’ente, la disciplina della devoluzione del patrimonio costituisce contenuto obbligatorio dello statuto (articolo 9 del Cts). In questi casi l’obbligo potrà essere adempiuto inserendo una clausola che preveda l’attribuzione del patrimonio ad altri Ets, la cui individuazione potrà essere demandata agli organi dell’ente cui lo statuto attribuisce la relativa competenza (cda o assemblea). A riguardo, l’articolo 9 prevede che la devoluzione sia efficace dopo aver acquisito il parere favorevole dell’ufficio del registro competente che tuttavia sarà richiesto solo previa istituzione del Runts. Di contro, nel periodo transitorio, il parere della p.a., previsto per le onlus dell’articolo 10, comma 1, lettera f) del dlgs n. 460/1997 e per gli enti non commerciali, dall’art. 148, comma 8 del Tuir, sarà rilasciato a cura dal ministero del lavoro. Acronimo Ets utilizzabile solo dopo il Runts. In merito all’utilizzo degli acronimi, si prevede che l’impiego della dicitura «Ets» sia obbligatoria per i soggetti iscritti nella sezione «Altri enti del terzo settore» di cui all’art. 46, comma 1, lett. g) del dlgs 117/2017 (cioè per gli Enti diversi da Odv, Aps; Enti filantropici, imprese sociali, cooperative sociali e Società di mutuo soccorso). L’acronimo «Ets» pur introducibile sulla base di maggioranze semplificate sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti e nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo una volta che l’Ente sarà iscritto al Runts. Per gli Enti dotati di connotazioni specifiche, l’utilizzo della denominazione tipica (Odv, Aps e altri) dovrà essere utilizzata in via prioritaria (art. 3, comma 1, del Cts) mentre l’eventuale «Ente del terzo settore» nella corrispondenza o l’integrazione della denominazione sociale con l’ulteriore acronimo Ets costituisce una facoltà e non un obbligo. Anche in questi casi, peraltro lo statuto (attraverso una clausola che preveda l’integrazione automatica della denominazione) dovrà consentire l’utilizzo degli acronimi nei confronti dei terzi solo dopo che l’ente sarà iscritto al Runts.

Costituzione di patrimoni destinati a uno specifico affare. Tale possibilità, riconosciuta dall’articolo 10 per gli Ets dotati di personalità giuridica, iscritti al registro delle imprese, è facoltativa, per cui la scelta non fa nascere un obbligo di adeguamento statutario. Ne consegue che le eventuali previsioni statutarie dovranno avvenire sulla base di maggioranze rafforzate.

Le onlus. La disciplina delle onlus rimarrà in vigore sino a quando non troveranno applicazione le nuove disposizioni fiscali previste dal Cts (titolo X «Regime fiscale degli Enti del Terzo settore») e comunque non prima del periodo d’imposta successivo a quello di operatività del Runts. Ne deriva che: a) l’onere di adeguamento statutario può considerarsi adempiuto qualora entro il termine del 3 agosto siano deliberate le relative modifiche statutarie; b) l’efficacia delle nuove clausole, tuttavia, decorrerà a partire dal periodo d’imposta successivo a quello di operatività del Runts.

 

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