Terzo settore, allineati i limiti del rendiconto per cassa

 

Terzo settore, allineati i limiti del rendiconto per cassa

No profit Ultime limature nella versione definitiva del decreto correttivo al codice del terzo settoreGabriele Sepio —a pagina Il terzo settore allinea i limiti dei rendiconti NO PROFIT Uniformato il tetto di proventi entro il quale basta il rendiconto per cassa L’iscrizione al nuovo Runts sospende l’efficacia di quella in precedenti registri Il correttivo al Codice del terzo settore varato in via definitiva giovedì dal Consiglio dei ministri (si veda il Sole Ore di ieri) contiene alcune modifiche rispetto allo schema approvato in via preliminare lo scorso marzo. Il testo definitivo, tuttavia, non soddisfa a pieno le aspettative della vigilia in merito alle richieste degli enti del Terzo settore.

Con riferimento alla disciplina fiscale, infatti, è stata espunta gran parte delle integrazioni originariamente proposte dal precedente esecutivo, frutto di una serrata elaborazione in questi mesi nei tavoli di confronto con gli enti non profit. A questo punto il Governo potrebbe valutare l’opportunità di introdurre le modifiche necessarie attraverso un diverso veicolo normativo, in conformità alle indicazioni fornite dal Consiglio di Stato nel parere consultivo.

Tra le richieste avanzate dai rappresentati del Terzo settore, viene accolta quella di prorogare il termine per gli adeguamenti statutari, come già avvenuto per le imprese sociali. Onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale avranno tempo fino al agosto (e non più fino a febbraio) per valutare le modifiche statutarie necessarie a conformarsi alla nuova disciplina. Resta ferma la possibilità di deliberare gli adeguamenti, nel termine così prorogato, con le modalità e le maggioranze dell’assemblea ordinaria. Il correttivo specifica tuttavia che potranno essere adottate con questa modalità semplificata solo le modifiche volte a uniformarsi alle nuove disposizioni inderogabili o a escludere l’applicazione di nuove disposizioni derogabili.

Diverse le novità sul versante degli adempimenti a carico degli enti non profit. Tenuto conto delle richieste avanzate dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, il decreto correttivo interviene a coordinare gli obblighi contabili previsti ai fini civilistici e fiscali, uniformando il limite di proventi entro il quale è possibile redigere un semplice rendiconto per cassa (mila euro). Chiarimenti anche sulle competenze dell’organo di controllo: al superamento dei limiti di cui all’articolo del Codice, la revisione legale dei conti potrà essere affidata al medesimo organo di controllo interno, ma solo nel caso in cui tutti i suoi componenti siano revisori iscritti nell’apposito registro. Sempre sul fronte degli adempimenti, viene meno la proposta di innalzare a mila euro il limite di proventi previsto per l’obbligo di pubblicazione sul sito internet dei compensi corrisposti ai membri dell’organo amministrativo e di controllo, ai dirigenti e agli associati. Obbligo che rimane quindi per tutti gli enti del Terzo settore con entrate superiori a mila euro.

Recependo le osservazioni contenute nel parere del Consiglio di Stato, il correttivo fornisce infine alcuni chiarimenti in merito al coordinamento tra il Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) e gli attuali registri delle persone giuridiche, istituiti presso Regioni e Prefetture, risolvendo i dubbi sollevati dalla precedente formulazione. Le associazioni e le fondazioni già riconosciute come persone giuridiche (ai sensi del Dpr /) potranno richiedere l’iscrizione al Runts ai sensi dell’articolo del Cts, il quale prevede per gli enti del Terzo settore una procedura semplificata per il riconoscimento della personalità giuridica (contestualmente all’iscrizione al Registro, previa verifica del notaio sulla sussistenza dei relativi requisiti). Nella versione definitiva, il correttivo chiarisce che l’iscrizione al Runts sospende l’efficacia di quella nei precedenti registri regionali/prefettizi e di tale nuova iscrizione dovrà essere data comunicazione alla Prefettura, Regione o Provincia autonoma competente. L’iscrizione originaria nei registri delle persone giuridiche tornerà nuovamente in vita laddove l’ente dovesse essere successivamente cancellato dal Runts (ad esempio, in caso di cancellazione volontaria o di sopravvenuta perdita dei requisiti).

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