Terzo settore, l’organo di controllo è obbligatorio fin dal 2020

L’anno di riferimento da cui partire per calcolare se un ente ha superato i requisiti finanziari che fanno scattare l’obbligo di nomina è il 2018. L’indicazione vale anche per il revisore legale dei conti. In una nota del Ministero del Lavoro un chiarimento 
Gli enti del Terzo settore obbligati a nominare l’organo di controllo e il revisore legale dei conti dovranno farlo da subito, al di là dell’istituzione del registro unico nazionale. Secondo il Codice del Terzo settore l’obbligatorietà scatta solo se gli enti interessati abbiano superato una serie di condizioni dimensionali per due esercizi finanziari consecutivi a partire da quello del 2018. La verifica della presenza o meno delle condizioni per cui scatta l’obbligatorietà andrà fatta considerando i dati del consuntivo del bilancio di esercizio relativo agli anni 2018 e 2019. Questo significa che, se soddisfatti i requisiti previsti dalla legge, l’obbligo di nomina scatta a partire dal 2020.
La precisazione arriva in una nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali sui tempi di decorrenza dell’obbligo di nomina di questi due strumenti utili a garantire che gli enti agiscano in piena trasparenza.
Ma quali sono i requisiti che fanno scattare l’obbligo?
Quando nominare l’organo di controllo
Se per le fondazioni è previsto di default, per gli enti del Terzo settore costituiti in forma associativa scatta se per due esercizi consecutivi vengono superati due dei seguenti limiti:
 

  • totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;
  • ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;
  • dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.

 
Gli enti potranno affidare all’organo di controllo anche la revisione legale dei conti, a condizione tutti i suoi componenti siano iscritti nell’apposito registro.
Quando scatta l’obbligo per il revisore legale dei conti
Le associazioni e le fondazioni del Terzo settore devono nominare un revisore legale dei conti o una società iscritta nell’apposito registro nel caso in cui vengano superati per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:
 

  • totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;
  • ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;
  • dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 12 unità.

 
*Comunicazione CSVnet – Cantiere terzo settore
Fonte: CSVnet

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