Con una circolare il ministero chiarisce le modalità di informazione dei vantaggi economici percepiti dalla pubblica amministrazione e che coinvolgono diversi enti di terzo settore. Sciolto il nodo delle cooperative sociali, che avranno gli stessi obblighi delle società.
È entrato in vigore dal 1 gennaio 2019 l’obbligo di pubblicità e trasparenza per alcuni soggetti – tra cui specifiche categorie di enti di terzo settore – che ricevono finanziamenti dalla pubblica amministrazione. Un provvedimento previsto dalla legge numero 124 del 4 agosto 2017 (art. 1 commi 125-129) e che esattamente un anno fa aveva sollevato un gran polverone. Tanti i dubbi, alcuni dei quali poi chiariti dal parere del Consiglio di Stato dello scorso 28 marzo. Alla base della questione, alcune delle grandi sfide a cui è chiamato a rispondere tutto il terzo settore: l’affidabilità (accountability) e la trasparenza, in linea con le indicazioni previste dalla nuova riforma.
Per sciogliere ogni punto oscuro rimasto e rendere operative le disposizioni, il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali lo scorso 11 gennaio ha diffuso una circolare dedicata. I nodi riguardano il trattamento degli enti di terzo settore (Ets) in questo periodo di transizione di attuazione del Codice del terzo settore, considerando che manca ancora il Registro unico nazionale. Il ministero, infatti, ha ribadito che gli enti responsabili in questa fase rimangono le amministrazioni regionali. Sono loro che attualmente gestiscono i registri territoriali e spetta a loro il controllo e la verifica del rispetto delle indicazioni legislative.
Tipologia di erogazioni. Come già specificato nel parere del Consiglio di Stato, l’oggetto di interesse è l’erogazione delle risorse finanziarie o la concessione dell’utilizzo di beni immobili o strumentali agli Ets per lo svolgimento delle attività statutarie di interesse generale superiori a 10.000 euro. La circolare non chiarisce a fondo di che tipo di rapporti si tratti, ma secondo un’interpretazione molto ampia – condivisa da CSVnet – comprende sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere.
Nei casi di rapporto di comodato di un bene mobile o immobile, si dovrà far riferimento al valore dichiarato dalla Pa che ha attribuito il bene in questione. Sono comprese le somme derivanti dal 5 per mille.
Categorie coinvolte
Associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno 5 regioni individuate con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare; le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale; le associazioni e le fondazioni, nonché tutti i soggetti che hanno assunto la qualifica di ONLUS
Le imprese
Obblighi. Le due categorie (per semplicità enti di terzo settore da una parte e imprese dall’altra) sono soggette a indicazioni differenti.
Gli ets coinvolti devono pubblicazione le informazioni indicate sui propri siti o portali digitali. In mancanza del sito dedicato, possono pubblicare sulla propria pagina facebook o sulla pagina internet della rete associativa alla quale aderiscono.
Le imprese, invece, devono pubblicazione di informazioni nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa del bilancio consolidato, ove esistente.
Arco temporale. L’obbligo scatta a partire dal 2019, relativamente ai vantaggi economici ricevuti a partire dal 1° gennaio 2018. Si usa, quindi, il criterio contabile di cassa, considerando quindi le somme ricevute nell’anno solare precedente indipendentemente dall’anno di competenza a cui si riferiscono.
Valore economico. La somma di 10.000 euro va considerata in senso cumulativo: l’obbligo di informazione scatta quando il totale dei vantaggi economici ricevuti sia pari o superiore a questa cifra. Andranno quindi pubblicati, gli elementi informativi relativi a tutte le voci che, nel periodo di riferimento, hanno concorso al raggiungimento o al superamento di tale limite, anche se inferiori a 10.000 euro.
Sanzioni. Per le imprese (e solo per loro) che non si adeguano, è previsto l’obbligo di restituzione ai soggetti eroganti delle somme ricevute. La differenza è dettata dalla finalità delle attività che per gli enti di terzo settore è senza fine di lucro.
Quali informazioni pubblicare?
a) denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
b) denominazione del soggetto erogante;
c) somma incassata (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante);
d) data di incasso;
e) causale.
Lo strano caso delle cooperative sociali. La circolare chiarisce la posizione di un ente “ibrido” come le cooperative sociali, perché nonostante siano Onlus di diritto, sotto il profilo civilistico sono società. In questo caso prevale il secondo aspetto e sono, quindi, considerate alla stregua delle imprese. Anche loro, quindi, avranno l’obbligo di pubblicità e trasparenza – pena la restituzione delle somme ricevute – e di inserire la comunicazione nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa del bilancio consolidato, ove esistente. (Lara Esposito – CSVnet)
fonte Redattore Sociale